PREMESSA
La
PROCIV-ARCI Associazione Nazionale Volontari per la Protezione Civile è
costituita in Roma il 15 aprile 1984, é componente del Comitato di
Volontariato del Dipartimento Protezione Civile di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 684 del 18/10/1993.
La PROCIV-ARCI fa parte della federazione ARCI, e si riconosce nella sua
storia, come parte integrante nei valori democratici e fonda la propria
storia nel solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità anche
richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed
è impegnata per un'Europa unita dei cittadini.
L'ARCI è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come ente avente finalità
assistenziali, con decreto del 2 agosto 1967 visto il decreto 10 luglio
1947 n.705.
FINALITA’
E DEFINIZIONE
Art. 1
- E’ costituita un'Associazione di Volontariato di Protezione Civile
denominata PROCIV-ARCI Associazione dei Volontari di Protezione Civile,
con sede legale in Roma via Monti di Pietralata n°16.
Art. 2
- L'Associazione è costituita a tempo illimitato e non persegue finalità
di lucro.
Art. 3
- L'organizzazione e la struttura interna sono regolati da principi
democratici. L'Associazione opera nel rispetto del presente Statuto
Nazionale, della Costituzione Italiana e delle Vigenti Leggi.
Art. 4
- La PROCIV-ARCI é un'Associazione Nazionale autonoma e pluralistica e si
configura nel prestare la propria opera a mezzo dei suoi associati in
attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche
calamità su tutto il Territorio Nazionale ed Internazionale, nel pieno
rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa
delle leggi in vigore in materia di Protezione Civile.
L'Associazione si propone di valorizzare il patrimonio forestale,
promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute
delle popolazioni.
La PROCIV-ARCI nel sistema associativo promuove cultura, socialità e
solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e
dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini,
ispirandosi a principi federalisti e proponendosi negli spazi di
partecipazione responsabile, in forma autoorganizzata, per favorire
un'articolata dialettica della democrazia.
La PROCIV-ARCI favorisce il radicamento di questi valori con il proprio
impegno su tutto il territorio, riconoscendo pari dignità e autonomia
economica, organizzativa alle organizzazioni aderenti e regolarmente
costituite su scala regionale, territoriale e locale.
Art. 5
- Sono quindi campi prioritari di iniziativa e intervento
dell'Associazione e compiti della PROCIV-ARCI:
a)
di prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri
associati nell'attività della Protezione Civile, nella previsione,
prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la
necessità dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio
nazionale;
b)
di divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle
informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e
collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà
sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno
possibile corsi di addestramento dei soci operativi, di collaborare con
gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione
di informazioni di pubblica utilità in materia;
c)
favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione
culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e di crescita
sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le
esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei
cittadini;
d)
l'iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia
della difesa e della salvaguardia dell'ambiente una architrave del proprio
modello di sviluppo;
e) di promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione
dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
f)
tutela degli animali da affezione;
g)
le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo
della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese
collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul
settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia
dell'ambiente, infortunistica etc.;
h)
le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione
allo sviluppo;
i)
la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio
artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
j)
difesa, valorizzazione della pratica del servizio civile e l'azione
politica per la riduzione delle spese militari;
k)
avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente
alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata
programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi
dell'Associazione e del presente statuto.
Art. 6
- La PROCIV-ARCI considera inoltre suo dovere battersi, secondo lo spirito
dello Statuto della Federazione ARCI, alla quale aderisce, contro ogni
forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo,
violenza; contro ogni forzata omologazione culturale, contro ogni
etnocidio, contro ogni scelta o azione che mettano in discussione il
diritto degli individui, delle comunità, dei popoli alla preservazione
della pace, della vita, del diritto alla salute e alla tutela
dell'ambiente.
Art. 7
- La PROCIV-ARCI in particolare agisce per sviluppare la crescita di una
coscienza di massa sui problemi delle differenti classi di rischio e per
favorire e stimolare forme di auto-organizzazione e di formazione dei
cittadini su tali terreni.
Art. 8
- La PROCIV-ARCI riconosce tutte le persone, indipendentemente dal loro
sesso, dalla loro nazionalità, dalle loro convinzioni etiche, politiche e
religiose, nonché dalla loro condizione sociale, quali potenziali
protagonisti dell'iniziativa della Associazione.
Art. 9
- La PROCIV-ARCI pertanto individua nel metodo associativo e nell'autoformazione
continua, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione
Civile in cui ognuno possa essere pienamente partecipe, a partire dai suoi
effettivi bisogni e interessi, in ogni fase e in modo particolare in
quelle della previsione, della prevenzione, dell'informazione, del
soccorso, della formazione e della coscientizzazione.
LA FORMA
ASSOCIATIVA
Art. 10
- Possono aderire alla PROCIV-ARCI, gruppi, organismi, Associazioni,
movimenti e singoli cittadini, che si riconoscono ed accettano le regole
dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
Si acquisisce la qualifica di socio presentando la richiesta di adesione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può
venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.13. Non sono
pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'adesione di gruppi e movimenti é subordinata all'acquisizione del
certificato di adesione.
La PROCIV-ARCI può stabilire ad ogni livello patti federativi, accordi di
cooperazione e di partecipazione con associazioni ed enti tranne quelli di
fusione o confluenza che possano essere decisi dagli organismi dirigenti
nazionali e convalidati dal Congresso Nazionale anche in seduta
straordinaria.
Art. 11
- Le basi associative sono i principali soggetti dell'iniziativa
associativa e politica di PROCIV-ARCI. La loro adesione é subordinata al
rispetto delle disposizioni e dei regolamenti interni emanati dagli
organismi dirigenti regionali e nazionali. L’adesione è subordinata
altresì all'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme e principi
inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di PROCIV-ARCI,
quali:
a)
l'assenza di fini di lucro;
b)
i principi di democrazia;
c)
partecipazione e collegialità;
d)
la trasparenza amministrativa;
e)
la titolarietà di diritti sostanziali per tutti gli associati;
f)
in nessun caso gli utili o avanzi di gestione possono essere ripartiti tra
i soci ne direttamente ne indirettamente;
g)
in caso di scioglimento il patrimonio sociale non potrà mai essere
ripartito fra i soci.
Le basi associative sono anche il principale luogo della totalità delle
iniziative ed espressioni dell'associazione.
Art. 12
- Gli associati hanno diritto a:
a)
concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività
promosse dall'Associazione;
b)
approvare i bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni
dell'Associazione;
c)
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo, ed essere
eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
a)
osservare lo Statuto, i
regolamenti, le deliberazioni degli organismi dirigenti;
b)
rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne
all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.
Art. 13
- Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci o associazioni aderenti
avviene:
a)
In caso di decesso del socio o di scioglimento dell’associazione;
b)
per il mancato pagamento della quota di adesione o della quota associativa
per le associazioni affiliate e i soci;
c)
per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione da
parte di organismi dirigenti preposti a tal compito;
d)
per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
e)
L’espulsione diventa definitiva in caso di:
• gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e l’inosservanza degli
atti deliberatori o deliberati;
• per atti lesivi o denigratori dell’immagine dell’Associazione.
Art. 14
- Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli
scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente
delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo
regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare
l'attività della stessa.
Art. 15
- L'adesione individuale avviene di norma presso una base associativa o
una squadra della PROCIV-ARCI.
In assenza di simili istanze nel territorio, cinque persone possono
costituire una base associativa della PROCIV-ARCI.
IL SISTEMA
ISTITUZIONALE
Art. 16
- La PROCIV-ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei
poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le
identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali,
nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un
Associazionismo nazionale.
Art. 17
- Il
sistema associativo di PROCIV-ARCI, che ha come fondamento l'insieme delle
basi associative, si articola su principi federativi nei seguenti livelli:
a)
le Strutture di Base;
b)
Comitati
Territoriali;
c)
Comitati Regionali;
d)
Organismi di Direzione Nazionale.
Art. 18
- Il comitato territoriale, può essere definito tale solo se rappresenta
almeno tre strutture di base, si costituisce come il principale livello
del coordinamento e della sintesi operativa ed organizzativa
dell'Associazione sul territorio; valorizza l'insediamento associativo,
dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione
di nuove basi associative.
Rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni,
organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito
territoriale.
Il comitato territoriale, in virtù delle funzioni di articolazione
nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo
verso le strutture di base; in particolare, per quanto riguarda le basi
associative, il comitato territoriale controlla il rispetto dei principi
statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
Ai soci vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate,
quei diritti di accesso e di partecipazione comuni di tutti gli associati,
in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con
la legislazione vigente.
Art. 19
- Il Comitato Regionale, può essere definito tale se rappresenta almeno
quattro strutture di base, è il luogo del coordinamento dell'iniziativa
associativa tra i comitati territoriali, sviluppa i rapporti con l'Ente
Regione e rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni di
volontariato, sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli
ambiti geografici ed operativi di competenza dei comitati territoriali.
Il Comitato Regionale ha il compito di promuovere e sviluppare
l'associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche
favorendo la costituzione di comitati territoriali.
E’ luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e
trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.
In concorso con i comitati territoriali, cura la gestione di servizi
comuni e la realizzazione di attività specifiche di Protezione Civile ed
anche di formazione.
Art. 20
- Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche
funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche operative e il
governo dell'associazione nella sua dimensione nazionale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli
adeguati strumenti operativi, promuovono lo sviluppo e il consolidamento
dell'associazione nel territorio.
Per inefficienza degli organismi territoriali o regionali può sostituire i
poteri in caso di provato disinteresse.
Rappresentano nazionalmente PROCIV-ARCI nei confronti delle istituzioni e
organizzazioni politiche e sociali.
Art. 21
- I comitati territoriali e regionali devono essere dotati di atto
costitutivo inviato al collegio dei garanti della struttura organizzativa
nazionale.
Art. 22
- Sono organi dell’Associazione Nazionale:
a)
il Congresso Nazionale;
b)
il Consiglio Nazionale;
c)
l’Ufficio di Presidenza;
d)
il Presidente Nazionale.
Art. 23
- Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 3 anni nelle forme
stabilite dal Consiglio Nazionale; esso ha il compito di:
a)
discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto Nazionale;
b)
eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
c)
eleggere i Revisori dei Conti;
d)
eleggere il Consiglio Nazionale.
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal
caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della
maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da un terzo dei
Consigli Direttivi dei Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino
almeno un terzo dei soci nazionali; in ogni caso é il Consiglio Nazionale
a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno
richiesto la convocazione.
Art. 24
– Il Consiglio Nazionale é il massimo organo di indirizzo e rappresentanza
dell'Associazione tra un congresso e l'altro. E’ composto dai coordinatori
regionali o da un delegato del Consiglio Direttivo regionale e ulteriori
membri individuati per funzioni o incarichi specifici.
Esso ha il compito di:
a)
eleggere il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale, quest’ultimo
è componente dell’Ufficio di Presidenza ed ha il compito di sostituire il
Presidente Nazionale in caso di impedimento od assenza. Lo sostituisce per
la gestione ordinaria dell’associazione nei casi previsti dall’art. 25
fino allo svolgimento del congresso straordinario.
b)
eleggere su proposta del Presidente: l’Ufficio di Presidenza e il Vice
Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale può proporre al Presidente Nazionale componenti
dell’Ufficio di Presidenza;
d) dare l’incarico su proposta del Presidente: di Responsabile Nazionale
Emergenze;
e)
applicare le decisioni congressuali;
f)
predisporre, discutere ed approvare il programma annuale di attività;
g)
predisporre, discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo
nonché eventuali variazioni di bilancio;
h)
discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale;
i)
convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e
licenziandone i materiali preparatori;
j)
decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti
federativi che comunque saranno approvati dal Congresso Nazionale;
k)
verificare la costituzione dell'effettivo funzionamento degli organismi
dirigenti dei Comitati Regionali;
l)
deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti i provvedimenti di
commissariamento di strutture Regionali e Territoriali.
Il Consiglio Nazionale può essere convocato anche su richiesta motivata di
almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi
componenti il Presidente Nazionale.
In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente Nazionale, può eleggerne
un altro in sostituzione o convocherà il Congresso Straordinario secondo
le modalità previste dall'art. 23.
Il Consiglio Nazionale può invitare Soci (senza diritto di voto) che ne
fanno richiesta specifica per presentare e valutare proposte di iniziative
o attività.
Art. 25
- Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione
e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. E’ membro di
diritto e convoca il Consiglio Nazionale, é coordinatore e componente di
diritto dell’Ufficio di Presidenza e ne convoca le sedute. Al Presidente
spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale
dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso terzi.
Art. 26
– L’Ufficio di Presidenza é la sede del governo ordinario
dell'Associazione Nazionale coadiuvando il Presidente nella gestione
politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di dipartimenti,
l’attribuzione di incarichi ratificati dal Consiglio Nazionale o di
deleghe. E’ composta dal Presidente, Vice Presidente e da altri membri
proposti dal Presidente Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale.
All’Ufficio di Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in
particolare di:
a)
obbligare cambiariamente l’Associazione;
b)
concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione,
postergazione e surrogazione);
c)
compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria
anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
d)
transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
e)
autorizzare e
compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
f)
promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti,
transigere, nominare avvocati.
occorrerà la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
a)
acquistare, vendere e permutare immobili,
b)
assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
L’Ufficio di Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri
per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.
Art. 27
- Il Responsabile Nazionale Emergenze non ha incarichi amministrativi,
attua le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla
Presidenza Nazionale ed eventualmente dal Consiglio Nazionale, non
prevarica i Comitati Territoriali o Regionali, ma collabora e propone
soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici.
Il compito del Responsabile Nazionale Emergenze è quello di promuovere
veri scambi di esperienze con le varie realtà nazionali.
Rappresenta a livello nazionale dal punto di vista operativo la
PROCIV-ARCI ed esegue le direttive della Presidenza Nazionale.
GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO
Art. 28
- Sono organi di garanzia e controllo:
a)
il Collegio dei Garanti
b)
il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 29
- Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, e regolamentare
e di giurisdizione interna; é presente in ogni livello organizzativo della
Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito:
a)
interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli
organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
b)
emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli
organismi dirigenti.
c)
verificare la conformità degli Statuti dei Comitati, come da art. 11;
d)
dirimere le controversie insorte fra i soci, fra questi e gli Organismi
Dirigenti e fra Organismi Dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni
previste.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti é intrapresa a seguito di richiesta
o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa.
Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro
30 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio
dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. Nel
caso di controversie fra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione
del Collegio dei Garanti é relativo alle questioni e alle controversie che
sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da 5 componenti (n°3 effettivi
e n°2 supplenti); i componenti sono eletti fra i soci che abbiano
acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o
siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non
facenti parte di organismi direttivi a pari livello: essi eleggono al loro
interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di
competenza, assume anche funzioni di organo di appello nei giudizi resi
dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a
partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole
democratiche, il Collegio Nazionale dei Garanti si attiva autonomamente ed
obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio
Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 30 giorni
dalla approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli
organismi dirigenti nazionali.
Art. 30
- Il Collegio dei Revisori dei Conti é organo di controllo amministrativo,
presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed é eletto nei
rispettivi congressi.
Ha il compito di:
a)
esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e
patrimoniale;
b)
controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
c)
controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei
bilanci alle scritture.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti
effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi
dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in
campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un
Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle
riunioni del Consiglio Nazionale al quale presenta annualmente una
relazione scritta sul bilancio consuntivo.
LA
DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE
Art. 31
- I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa
di PROCIV-ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro
diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di
governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Art. 32
– In armonia con i principi esposti nel precedente art. 31, la
convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi
che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che verranno
più precisamente definiti in un successivo regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza
semplice dei presenti; é richiesta una maggioranza della metà più uno dei
componenti effettivamente in carica nei casi di:
a)
approvazione dei bilanci e le loro variazioni;
b)
elezione degli organi dirigenti;
c)
approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
d)
adozione di provvedimenti di commissariamento;
e)
approvazione delle norme di convocazione dei congressi
ordinari o straordinari.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare
rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai
componenti l’organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al
corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione
degli aventi diritto per la consultazione.
Art. 33
- L'elezione degli organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello
avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a
maggioranza degli aventi diritto.
Art. 34
- Ogni organismo nazionale deve provvedere entro 4 mesi dall'insediamento
pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini
le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in
particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.
Art. 35
- In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un
organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente Nazionale, su
proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, e solo in presenza dei
requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza
immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il
compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo
possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque deve essere ratificata con un'apposita delibera,
dalla prima riunione dell’Ufficio di Presidenza convocata.
PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE
Art. 36
- Il patrimonio dell'Associazione, che non può essere mai ripartito fra i
Soci, é costituito da:
a)
beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
b)
eccedenze degli esercizi annuali;
c)
erogazioni, donazioni, lasciti.
Art. 37
- Le fonti del finanziamento dell'Associazione sono:
a)
le quote annuali di adesione e tesseramento soci e delle basi associative;
b)
i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
c)
i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi,
d)
iniziative e progetti;
e)
i contributi pubblici e privati.
Art. 38
- L'esercizio sociale si svolge dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno; il bilancio preventivo, deve essere discusso ed approvato entro
l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve
essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa
riferimento.
L'Ufficio di Presidenza può approvare piani pluriennali di investimento.
Art. 39
- Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente
delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art. 40
- Lo scioglimento della PROCIV-ARCI può essere deliberato, con la
maggioranza dei 3/5 aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale
appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'Associazione
Nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni
Nazionali senza scopo di lucro, aventi finalità di interesse generale
analoghe a quelle della PROCIV-ARCI e comunque, secondo le modalità
stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.
Art. 41
- La PROCIV-ARCI aderisce alla Federazione ARCI contribuendo al
perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della
stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi della PROCIV-ARCI aderiscono
contestualmente alla Federazione ARCI.
Art. 42
- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le
norme vigenti in materia.
Approvato dal Congresso Nazionale Prociv Arci
Rende, 25 Aprile 2004
Per quanto non previsto
nel presente statuto si applicano le norme di legge.
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